REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVIApprovato con delibera dell'A.U. n.33 del 05.04.2001 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 OGGETTO
1.Il presente Regolamento disciplina: a) lo svolgimento dell’attività e dei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con un provvedimento finale di competenza dell’ATER di Potenza, di seguito denominato Ente, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza del cittadino interessato alla emanazione di atti, sia che debbano essere promossi d’ufficio; b) l’accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni di cui è in possesso l’Ente, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
CAPO II DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ E DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART.2 ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
1. L’attività amministrativa dell’Ente persegue i fini determinati dalla legge istitutiva e dallo Statuto. Essa è ispirata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento e della legge 7 agosto 1990, n.241.
ART.3 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1. Per procedimento amministrativo si intende una serie coordinata di attività finalizzata all’adozione di un atto conclusivo. 2. I procedimenti di competenza dell’Ente devono concludersi con un provvedimento espresso, entro il termine stabilito, per ciascuno di essi, con apposito atto deliberativo da adottarsi entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con lo stesso atto sono determinate le categorie di procedimenti amministrativi e le unità organizzative competenti. 3. Per i procedimenti non inclusi nel predetto atto, varrà quanto previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, ovvero, in mancanza, il termine di 30 giorni di cui all’art.2, comma 3°, della legge 241/90. 4. In ordine ai termini per lo svolgimento delle attività di competenza dell’Ente, nell’ambito di procedimenti che si concludono con atti o provvedimenti di altre amministrazioni, si applica la disposizione di cui al successivo art.4, comma 2.
ART. 4 DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D’UFFICIO
1.Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Ente abbia notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. 2.Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta.
ART.5 DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI A INIZIATIVA DI PARTE
1.Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di acquisizione della domanda o istanza al protocollo dell’Ente. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati; deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l’adozione del provvedimento; dalla predetta domanda o istanza può risultare l’eventuale dichiarazione di cui all’art.18, comma 2, della legge n.241/1990. 2.All’atto della presentazione della domanda è rilasciata all’interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all’art.8 della legge; tali indicazioni, altrimenti, sono fornite all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art.7 della legge. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso stesso. 3.Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, la struttura ricevente deve darne comunicazione all’istante entro 30 giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 43, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, nonché dall’art.18 della legge n.241 del 1990.
ART.6 TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. Qualora nel corso del procedimento, talune fasi al di fuori delle ipotesi previste dagli artt.16 e 17 della Legge 7 Agosto 1990, n.241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall’Ente, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d’intesa, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell’ambito del termine finale per il compimento delle fasi medesime. 3. Se dalla verifica risulti la non congruità del termine finale l’Ente provvede, nella prescelta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge. 4. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l’Ente dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del termine. 5. Quando la legge prevede che il controllo sugli atti dell’Ente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. (In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l’organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro i quali lo stesso deve essere esercitato). Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 6.Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda dell’interessato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce il termine entro il quale l’Ente deve adottare la propria determinazione. L’obbligo di emettere il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine eventualmente previsto dalle norme perché si verifichi il silenzio-rifiuto.
ART. 7 ACQUISIZIONE DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI O ALTRI ENTI
1.Quando sia previsto che debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall’art.16, commi 1 e 4, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento richiedente può procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere. Se ritiene di non avvalersi di tale facoltà partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri 90 giorni. 2.Quando, per disposizione di legge o di regolamento, l’adozione di un provvedimento debba essere preceduta dalla acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all’art.17, commi 1 e 3, della legge 7 Agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al 1^ comma del suindicato art.17 e partecipa agli interessati l’intervento richiesto. 3.In tali casi, entro un periodo di sei mesi, l’Ente individua gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese.
ART.8 COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO
1.Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. 2.I soggetti di cui al comma precedente sono resi edotti dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell’art.5, comma 3, le indicazioni di cui all’art.8 della Legge 7 Agosto 1990 n.241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento vi provvede mediante le forme di pubblicità normalmente utilizzate, indicando nell’atto relativo le esigenze che hanno motivato la particolare forma di comunicazione. 3.I soggetti che hanno titolo alla comunicazione possono far valere, anche nel corso del procedimento, l’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione e ogni altra inosservanza del presente regolamento mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro il termine massimo di trenta giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax. Resta salvo quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento. 4.La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la predetta comunicazione personale, può essere effettuata anche in altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposta a loro richieste, nonché l’invio, per conoscenza, di documenti che possono essere di loro interesse, sempre che il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno e rispondente a criteri di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa.
ART. 9 VISIONE DEGLI ATTI ED INTERVENTO
1.Presso la sede dell’Ente sono rese note, mediante affissioni in apposito albo e altre forme di pubblicità idonee, le modalità per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto al successivo capo III. 2.I soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso. 3.Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni, dall’inizio del procedimento. 4.La partecipazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2, non può determinare comunque lo spostamento del termine finale. 5.Qualora le vigenti disposizioni di legge o di regolamento prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento è sospesa per il periodo di tempo occorrente per l’acquisizione dell’atto di intervento o per l’adempimento previsto. L’atto di intervento deve contenere tutti gli elementi utili per l’individuazione del procedimento al quale è riferito l’intervento, i motivi dell’intervento, le generalità e il domicilio di colui che interviene.
ART. 10 RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
1.Le unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’eventuale adozione del provvedimento finale, sono i Servizi dell’Ente secondo le rispettive attribuzioni derivanti dai regolamenti vigenti. 2.Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del responsabile dell’unità organizzativa, indicata come competente ai sensi del precedente comma. 3.Il responsabile del procedimento può assegnare formalmente, con atto scritto, ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa la responsabilità dell’istruttoria o di ogni altro adempimento procedurale inerente il singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della categoria di appartenenza del dipendente assegnatario. In tal caso questi è considerato responsabile del singolo procedimento formalmente assegnatogli. 4.Il Direttore, in presenza di comprovate e specifiche esigenze, può formalmente assegnare con atto scritto determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da quelle competenti; in tal caso il Dirigente preposto all’unità organizzativa assegnataria assumerà a tutti gli effetti la responsabilità del relativo procedimento. 5.Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più Servizi, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell’intero procedimento, per quanto concerne il coordinamento, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle attività dei preposti alle unità organizzative responsabili delle altre fasi procedimentali, al fine di assicurare economicità e speditezza, senza inutili aggravi, alle attività medesime. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con i Servizi competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno, sollecitandone, ove occorra il rispetto. 6.Nel caso siano interessati organi o uffici di altre amministrazioni e sia ritenuto parimenti opportuno fornire le predette indicazioni, per le fasi di loro competenza, il citato responsabile del procedimento vi provvede, previa intesa con le amministrazioni medesime, attraverso una conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art.14 della legge 7 Agosto 1990, n.241. 7.Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. 8.Il Direttore può impartire le opportune istruzioni per l’attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed è competente a risolvere gli eventuali conflitti di attribuzione in materia di competenza a provvedere per le diverse unità organizzative. 9.Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n.241 e dal presente regolamento e svolge i compiti attinenti all’applicazione delle disposizioni del D.P.R. n.445/2000.
ART.11 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
1.L’Ente verifica la funzionalità, la trasparenza e la snellezza delle procedure previste dalle vigenti disposizioni e provvede alla loro generale semplificazione ed al loro adeguamento.
CAPO III
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART .12
1.Ai sensi degli artt.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, vengono di seguito disciplinati: a) l’accesso alle informazioni, agli atti e documenti formati dall’ATER di Potenza o da essa detenuti stabilmente al fine di assicurare lo svolgimento imparziale dell’attività amministrativa, nonchè la tutela di interessi giuridicamente rilevanti; b) le categorie di documenti formati dall’Ente, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all’accesso in relazione ai casi di esclusione di cui all’art.24 L.241/90 e all’art.8 D.P.R. 352/92.
ART.13 1.Il diritto di accesso ai documenti amministrativi consiste: - nel diritto di esame; - nel diritto di estrazione o trascrizione di copia secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal presente regolamento. Il diritto di accesso si intende realizzato anche con le pubblicazioni all'albo dell'Ente dell'elenco delle deliberazioni e delle determinazioni adottate, la divulgazione di dati ed informazioni che riguardano qualsiasi atto o provvedimento di interesse generale attraverso forme di comunicazione editoriale, radiotelevisiva o telematica, l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico per promuovere la comunicazione e l'informazione istituzionale. 2.La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici e privati di atti e documenti contenenti dati personali sono effettuate dall'Ente, in conformità alle disposizioni della legge 675/96 e successive modificazioni, per adempiere agli obblighi stabili dalla vigente normativa. 3.Chiunque, prendendo visione di documenti, venga a conoscenza di informazioni errate, inesatte o incomplete che lo riguardino, ha diritto di chiedere all’Ente la correzione o l'eliminazione, presentando istanza scritta presso la medesima unità organizzativa ove è stato esercitato il diritto di accesso. Le competenti unità organizzative devono espletare gli accertamenti del caso e comunicare entro trenta giorni al richiedente gli interventi disposti.
1.E' considerato documento amministrativo, ai sensi dell’art.1, comma 1 lett.a), D.P.R. 445/2000, ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, comunque formati dall’Ente, o da altre pubbliche amministrazioni, o dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa. 2.Per atti comunque utilizzati dall'Ente, ai fini dell’attività amministrativa, si intendono i documenti provenienti da altri Enti pubblici o da privati, che sono connessi ad atti dell'ATER.
ART.15 TITOLARI DEL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE 1.L 'esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento amministrativo è assicurato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono, ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge n.241/90. 2.Hanno titolo per l'accesso, la consultazione e l'eventuale rilascio di copie: a) i dipendenti per i provvedimenti a carattere generale e particolare riguardanti il personale. Per i provvedimenti a carattere particolare hanno titolo all'accesso solo il dipendente direttamente interessato e l'organizzazione sindacale o patronato sindacale che lo rappresenta per delega. Alle R.S.U. aziendali viene rilasciata d'ufficio copia dei provvedimenti riguardanti il personale, salvo quelli di carattere strettamente individuale e personale; b) gli assegnatari, a qualunque titolo, di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Provincia di Potenza, per i provvedimenti riguardanti il rapporto giuridico, la determinazione dei canoni, la cessione degli alloggi, la gestione dei medesimi. I provvedimenti riguardanti singole persone sono rilasciati esclusivamente agli interessati e/o alle organizzazioni sindacali degli assegnatari che li rappresentino per delega. Alle OO.SS. degli assegnatari possono essere rilasciati, a richiesta, copie di provvedimenti a carattere generale riguardanti gli assegnatari; c) gli avvocati che abbiano ricevuto mandato da alcuno dei soggetti di cui ai punti precedenti e seguenti; d) le imprese e le ditte che prestano la propria opera, servizio, o sono titolari di forniture o abbiano partecipato ad appalti per lavori, forniture o servizi in relazione all'attività dell'Ente; e) gli enti locali per provvedimenti che riguardano attività rese nell'ambito del loro territorio. 3.Il diritto di accesso spetta, inoltre, alle associazioni ed ai comitati, aventi sede in uno dei comuni della provincia, portatori di interessi pubblici o diffusi, limitatamente agli interessi da essi rappresentati, che devono essere connessi con i documenti ai quali chiedono di accedere. 4.E', infine, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e cioè ai soggetti che vantino un interesse diretto ed immediato per agire in via giurisdizionale o amministrativa, nonchè a coloro che dimostrino di avere un interesse personale ad avere conoscenza di determinati documenti amministrativi, al fine di far valere specifiche situazioni di vantaggio, altrimenti non utilizzabili. 5.Gli Organi dell'Ente, per I'espletamento del loro mandato, possono accedere ai documenti formati o detenuti dall'ATER. Solo eccezionalmente l'accesso può essere differito per motivate ragioni organizzative o per difficoltà di reperire la documentazione richiesta. 6.L'Autorità Giudiziaria, il Nucleo di Valutazione e la Giunta Regionale di Basilicata, nella sua qualità di Organo di controllo, hanno diritto di accesso, consultazione e copia degli atti al di fuori delle formalità previste nel presente regolamento.
ART .16
1.Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento di accesso. Esso deve essere motivato, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla categoria di documenti sottratti all'accesso indicati nel successivo art.19, alle circostanze di fatto e di diritto per cui la richiesta, così come proposta, non può essere accolta. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso è comunicato al richiedente entro 15 giorni dalla richiesta. 2.Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma , il richiedente può ricorrere, anche in opposizione, al Dirigente responsabile della singola struttura organizzativa che detiene stabilmente l'atto. Nei successivi quindici giorni, il ricorso deve essere deciso ordinandosi, in caso di accoglimento, l'esibizione dei documenti richiesti. Resta salva la facoltà, per il richiedente, del ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.25 della Legge 7 Agosto 1990 n.241.
ART. 17
1.Il rifiuto all'accesso di un documento potrà, comunque, essere disposto nel caso in cui non sia sufficientemente comprovata l'esistenza di un interesse personale e concreto del richiedente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ovvero nel caso in cui il documento sia compreso nelle categorie di atti di cui al successivo art.19 per i quali l'accesso è escluso. 2.Qualora la richiesta provenga da amministrazioni, associazioni o comitati, il rifiuto all'accesso può essere disposto nel caso in cui non sia comprovata la sussistenza in capo a tali soggetti dei poteri di rappresentanza e di concreti interessi pubblici o diffusi, azionabili per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, rimanendo ferme in ogni caso le ipotesi di esclusione dall'accesso di cui al successivo art.19. 3.Il diritto di accesso è escluso quando viene rilevato, attraverso più fatti ed in relazione al comportamento del richiedente, che le istanze avanzate hanno scopi dispersivi per l'attività degli uffici o tendenti ad arrecare molestia e/o intralciare l'attività amministrativa.
ART. 18
1.Il differimento dell'accesso è disposto nel caso in cui sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi indicati nell'art.24, comma 2 lettere e) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352. 2.Il differimento viene inoltre disposto per salvaguardare esigenze di riservatezza delI'Ente, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3.In particolare viene differito l'accesso ai documenti relativi: -alle procedure concorsuali attuate dall'Ente per appalti, per assunzioni o inquadramenti e qualificazioni di personale; -per locazione di immobili; -per alienazione di immobili; -per erogazioni di benefici previsti dalla legislazione di settore. 4.L'atto che dispone il differimento deve contenere l'indicazione della durata del differimento. Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i loro interessi giuridici.
ART.19 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOTTRATTI ALL’ACCESSO 1.I documenti non possono essere sottratti all’accesso se non
quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli
interessi indicati nell’art.24 della Legge 7 agosto 1990 n.241.
In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all’accesso
ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. -gli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. E’ comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. 3.Sono sottratti all’accesso le seguenti categorie di documenti: a) i documenti relativi alla capacità e qualità professionale, alla condizione personale, morale, finanziaria e patrimoniale dell’Amministratore Unico e del personale dell’Ente, ai procedimenti disciplinari e ad inchieste ispettive ad essi preliminari; b) gli atti di adempimento di obblighi fiscali e tributari relativi alla posizione dell’Ente, dell’Amministratore Unico, dei dipendenti e di terzi; c) i documenti attestanti qualità personali del partecipante alle procedure concorsuali attuate dell’Ente; d) i documenti prodotti dalle imprese partecipanti alle gare di appalto e forniture attestanti la capacità tecnica, economica e finanziaria delle stesse; e) la certificazione “antimafia” riguardante la sussistenza a carico dell’interessato di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, nonchè la sussistenza di provvedimenti che applichino una misura di prevenzione o dispongano divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art.10 quater della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni; f) i progetti e disegni relativi alla esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza dell’Ente, fino a che tali documenti vengano approvati dai competenti organi; g) i computi metrici estimativi afferenti agli appalti delle opere pubbliche di competenza dell’Ente; h) le schede e i relativi documenti allegati inerenti l’aggiornamento periodico dell’anagrafe dell’utenza; i) i documenti provenienti da terzi o da altre amministrazioni quando non costituiscano presupposti nel procedimento amministrativo riguardante l’interessato; l) i pareri legali espressi nell’esercizio della funzione difensiva. 4.Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, che la vigente normativa sottrae all’accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli artt.22, 23 e 24 della Legge n.675/96, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, è soggetto alle disposizioni stabilite dalla legge medesima. 5.Sono, altresì, sottratti all’accesso i documenti esclusi da altre amministrazioni e che l’Ente detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 6.E’ esclusa la consultazione diretta da parte di richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche di atti e documenti, salvo il diritto di informazione, visione od estrazione di copie delle registrazioni effettuate dei singoli atti e documenti, fermo restando le preclusioni stabilite dai precedenti commi.
ART.20 SILENZIO RIFIUTO
1.Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al TAR di Basilicata, secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell’art.25 della Legge 7 agosto 1990, n.241. 2.Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto, il Dirigente del Servizio Amministrativo fa accertare nel più breve tempo, i motivi per i quali la richiesta dell’interessato non ha avuto tempestiva risposta. 3.Qualora sia accertato che non sussistevano motivi di esclusione o differimento dell’accesso, il Direttore, su proposta del Dirigente del Servizio Amministrativo, dispone l’immediata ammissione all’accesso, dandone avviso all’interessato con telegramma o fax. Copia del provvedimento viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso la segreteria del TAR. 4.Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che, secondo le norme di legge o del presente regolamento, non è consentito l’accesso ai documenti richiesti, l’Amministratore Unico dispone per la costituzione a difesa dell’Ente nel giudizio promosso dall’interessato.
ART. 21
1.Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento di accesso. 2.L’interessato deve far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi; indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione; specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; precisare se intende prendere visione del documento, estrarne copia, trascrivere il testo o effettuare copia dei dati informativi. 3.La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità se ne dispone l’accoglimento, mediante l’indicazione della pubblicazione contenente la notizia, l’esibizione del documento, l’estrazione di copia ovvero altra modalità idonea. 4.La richiesta, ove provenga da pubblica Amministrazione è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
ART.22 ACCESSO FORMALE
1.Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse personale e concreto all’accesso o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare istanza di accesso formale. 2.Il richiedente può sempre presentare richiesta di accesso formale di cui deve essere rilasciata ricevuta, anche mediante fotocopia dell’istanza già protocollata. La richiesta formale deve contenere tutte le indicazioni e i dati di cui al precedente art.21. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente unità organizzativa. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
ART.23 IDENTIFICAZIONE E LEGITTIMAZIONE DEL RICHIEDENTE
1.L’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi è effettuato con le modalità di seguito stabilite. L’identificazione del richiedente viene effettuata: a) per conoscenza diretta dello stesso da parte del responsabile del procedimento di accesso o di altro impiegato addetto all’unità competente, che attesta il riconoscimento apponendo la sua firma nell’apposito spazio dell’istanza di accesso; b) mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dall’art.35 del D.P.R. n.445/2000, i cui estremi sono annotati sull’istanza relativa all’accesso e confermati dalla sigla dell’impiegato che ha effettuato l’identificazione e l’annotazione. 2.Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. 3.I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti-persone fisiche interessati all’accesso devono comprovare la loro condizione ed il titolo legale, negoziale dal quale la stessa è desumibile. 4.Nelle richieste inviate a mezzo del servizio postale o tramite fax il richiedente deve trasmettere copia di un documento d’identità valido. Nel caso in cui non abbia inviato gli elementi d’identificazione richiesti, l’interessato dovrà provvedere personalmente all’accesso, esibendo in quel momento un valido documento d’identità.
ART.24 ISTANZA DI ACCESSO
1.Il diritto di accesso viene esercitato mediante la presentazione, da parte dell’interessato, di una istanza, da redigersi, senza spese, su moduli prestampati, in originale e copia. Nel caso di accesso informale viene comunque compilata una scheda, a cura del responsabile del procedimento di accesso od altro dipendente dallo stesso designato, contenente i dati di cui all’art.21. 2.Le richieste di accesso sono presentate o spedite per posta o a mezzo fax all’ufficio per le relazioni con il pubblico o all’unità organizzativa competente. 3.Nella istanza di accesso, il cui modulo prestampato è messo a disposizione degli interessati, sono indicati: a) il cognome,nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del richiedente; b) gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un dipendente dell’Ente; c) l’eventuale posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l’indicazione del titolo dal quale derivino tali funzioni; d) l’oggetto dell’accesso, con specificazione delle informazioni richieste e documenti amministrativi dei quali si chiede la visione o la copia, indicando i dati necessari per la loro individuazione; e) l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.
ART.25 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
1.L’accoglimento della richiesta di accesso è formalizzata con apposito atto dal responsabile del procedimento di accesso, ovvero del responsabile del Servizio competente. 2.L’atto di accoglimento contiene l’indicazione della struttura organizzativa presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 gg., per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 3.L’esame dei documenti avviene presso la struttura indicata nell’atto di accoglimento della richiesta, alla presenza di personale addetto ed è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata e con l’eventuale accompagnamento d altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere registrate in calce alla richiesta. 4.L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Salva l’applicazione delle norme penali è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 5.L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o del regolamento.
ART. 26 RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI
1.L’esame dei documenti mediante semplice presa visione degli stessi è gratuito. 2.La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento, da parte richiedente, di una somma a titolo di rimborso delle spese di riproduzione, il cui importo è stabilito con apposita delibera dell’Ente, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura, se e in quanto previsti per legge. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.
ART. 27 ACCESSO AI DATI ELABORATI MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI
1.L’Ente determina, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti. 2.L’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici sarà consentito con le cautele e le garanzie che impediscano la distruzione o la perdita accidentale dei dati.
ART. 28 NORME DI RINVIO
1.Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7 agosto 1990, n.241, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, e successive modificazioni ed integrazioni.
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