Accesso agli atti e documenti

Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato dall’assegnatario su tutta l'attività dell'Azienda ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano. Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dall’ATER in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica). L'accesso si esercita nella forma di presa visione dell'atto e documento o di estrazione di copia dello stesso previo pagamento in quest'ultimo caso dei costi relativi alla riproduzione.

 

Chi ha diritto all'accesso all'informazione agli atti e documenti?

Ogni persona fisica o giuridica, istituzione, associazione ed organizzazione può esercitare il diritto di accesso nelle forme e nei modi previsti dal relativo regolamento.

Accesso agli atti istruttori di procedimenti in corso.

Chiunque vi abbia interesse, in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall'amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione. Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività posta in essere dall'Amministrazione. Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare prima della decisione finale.

Esclusione e differimento del diritto di accesso agli atti e documenti

L'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione comunale può essere escluso o differito. L'esclusione ed il differimento di accesso sono previsti per le seguenti categorie di atti e documenti:

- atti e documenti riguardanti la vita privata delle persone fisiche;

- atti e documenti relativi ad attività di gruppi la cui divulgazione leda i loro interessi statutari;

- atti e documenti di carattere industriale, commerciale e finanziario la cui divulgazione leda gli interessi delle imprese;

- gli atti di adempimento di obblighi fiscali e tributari relativi alla posizione dell’Ente, dell’Amministratore Unico, dei dipendenti e di terzi;

- la certificazione “antimafia” riguardante la sussistenza a carico dell’interessato di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, nonchè la sussistenza di provvedimenti che applichino una misura di prevenzione o dispongano divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art.10 quater della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;

- i progetti e disegni relativi alla esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza dell’Ente, fino a che tali documenti vengano approvati dai competenti organi;

- i computi metrici estimativi afferenti agli appalti delle opere pubbliche di competenza dell’Ente;

- le schede e i relativi documenti allegati inerenti l’aggiornamento periodico dell’anagrafe dell’utenza; - i documenti provenienti da terzi o da altre amministrazioni quando non costituiscano presupposti nel procedimento amministrativo riguardante l’interessato;

- i pareri legali espressi nell’esercizio della funzione difensiva.

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'ACCESSO